Pagina aggiornata il 10 ottobre 2024
Unità organizzativa responsabile
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba
Titolare del potere sostitutivo
Ambasciatore Agostino Palese (*)
Tel: 00251 11 123 5684
Posta Elettronica: ambasciata.addisabeba@esteri.it
PEC: amb.addisabeba@cert.esteri.it
Responsabile del procedimento
Alessandro Faraoni, Capo della Cancelleria Consolare (**)
Tel: 00251 11 123 5684
Posta Elettronica: consolato.addisabeba@esteri.it
PEC: amb.addisabeba.consolare@cert.esteri.it
Procedimenti a istanza di parte (art. 35 D.lgs. n. 33/2013; art. 2, L. n. 241/90)
I termini indicati decorrono dalla data di effettiva accettazione delle istanze presentate secondo le specifiche modalità indicate.
Procedimento | Termine per la conclusione (fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, c. 7 della L. n. 241/90) | Descrizione sintetica | Informazioni sul procedimento |
Atti notarili e legalizzazioni | Il termine ordinario è di 60 giorni | I procedimenti di carattere notarile consistono nella ricezione di atti pubblici, testamenti, nell’autentica di scritture private, adempimenti di natura successoria, (art. 28 e 46 D.lgs. n. 71/2011).
La procedura della legalizzazione è finalizzata ad attribuire validità, per l’ordinamento italiano agli atti/documenti /certificati stranieri, verificando l’autenticità della sottoscrizione apposta sull’atto e la legale qualità di chi lo ha firmato (art. 52 D.lgs n.71/2011; art.33 D.P.R. n.445/2000. Tale formalità è sostituita dalla “Apostille” nei paesi parte della Convenzione dell’Aia del 1961. |
Altre informazioni (Atti notarili e legalizzazioni) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Atti notarili e legalizzazioni) sul sito dell’Ambasciata |
Autenticazione di firma | Il termine ordinario è di 30 giorni | L’autentica amministrativa è destinata al recepimento di istanze o dichiarazioni funzionali al rilascio di un provvedimento amministrativo (artt. 3, 21 e 38, del D.P.R. n. 445/2000).
L’autentica notarile è destinata a scritture private aventi carattere negoziale, oppure non strettamente connesse ad un atto provvedimentale della P.A. Consiste nell’attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, dopo previo accertamento dell’identità personale e fa prova fino a querela di falso (artt. 2703 Codice civile; art. 72 della Legge Notarile n. 89/1913, art. 28 e 52 D.lgs. n. 71/2011) |
Altre informazioni (Autenticazione di firma) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Autenticazione di firma) sul sito dell’Ambasciata |
Patente di guida | Il termine ordinario è di 30 giorni. | Il procedimento serve per la conferma e per il rinnovo delle patenti in paesi extra-UE (art. 52 D.lgs. n. 71/2011). | Altre informazioni (Autoveicoli e patenti di guida) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Autoveicoli e patenti di guida) sul sito dell’Ambasciata |
Cittadinanza
Riconoscimento iure sanguinis |
Il termine è di 730 giorni: DPCM n. 33 del 17 gennaio 2014 recante modifica al DPCM n. 90 del 2011 (individuazione dei termini superiori ai 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del MAE a norma dell’art.2, comma 4, della Legge 241/1990). | Il procedimento serve per accertare il possesso ininterrotto di cittadinanza italiana da parte degli ascendenti del richiedente il riconoscimento. | Altre informazioni (Cittadinanza) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Cittadinanza) sul sito dell’Ambasciata |
Cittadinanza
Naturalizzazione |
Il termine è di 730 giorni: DPCM n. 33 del 17 gennaio 2014 recante modifica al DPCM n. 90 del 2011 (individuazione dei termini superiori ai 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del MAE a norma dell’art.2, comma 4, della Legge 241/1990).
Trattasi di attività endo-procedimentale. Il provvedimento finale compete ad altra Amministrazione dello Stato (Ministero dell’Interno) |
Il procedimento serve per la concessione della cittadinanza per matrimonio/unione civile con un/una cittadino/a italiano/a (art. 5 Legge 91/1992) o per servizio prestato per lo Stato (art. 9, comma 1, lett. F) Legge 91/1992) | Altre informazioni (Cittadinanza) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Cittadinanza) sul sito dell’Ambasciata |
Codice Fiscale | Il termine ordinario è di 30 giorni.
Trattasi di atto endo-procedimentale: l’Ufficio consolare provvede a trasmettere la richiesta all’Agenzia delle Entrate. |
Il procedimento serve per richiedere l’attribuzione del codice fiscale a seguito della quale viene inviato per email un «certificato di attribuzione del codice fiscale», che ha lo stesso valore di un tesserino plastificato (che potrà comunque essere richiesto). | Altre informazioni (Codice Fiscale) sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Codice Fiscale) sul sito dell’Ambasciata |
Documento di viaggio provvisorio – ETD | Il termine ordinario è di 30 giorni. | Il procedimento serve per lo svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’emissione di un documento di viaggio provvisorio a favore di cittadini italiani e cittadini europei non rappresentati nel Paese di accreditamento, conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione in caso di furto o smarrimento o quando per motivi di urgenza non sia possibile attendere il rilascio di un passaporto ordinario (art. 23 D.lgs. n. 71/2011 e Decisione 96/409/PESC: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all’istituzione di un documento di viaggio provvisorio). | Altre informazioni (Documento di viaggio provvisorio – ETD) sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Emergency Travel Documents – ETD) sul sito dell’Ambasciata |
Passaporto | Ai sensi dell’art. 8 della Legge 1185/1967, 15 giorni dal ricevimento della domanda, salvo proroga di ulteriori 15 giorni ove sia necessario il completamento dell’istruttoria. | Il procedimento serve per svolgere le verifiche su requisiti di legge previsti dalla normativa vigente, finalizzate al rilascio del passaporto, sia documento di viaggio sia di riconoscimento equipollente alla carta di identità ai sensi dell’art 35 del DPR 445/2000 (art. 21 e seguenti D.lgs. n. 71/2011; art. 8, L. n. 1185/1967). | Altre informazioni (Passaporti) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Passaporti) sul sito dell’Ambasciata |
Navigazione marittima | Il termine ordinario è di 30 giorni per i procedimenti in materia di navigazione ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. n. 241/1990. | I procedimenti sono necessari per:
– esercitare le funzioni di Autorità marittima attenendosi alla legislazione italiana; -esercitare il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani; – esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili degli aeromobili civili italiani (art. 48 e seguenti del D.lgs. n. 71/2011); – lo svolgimento delle inchieste sui sinistri marittimi (l’Autorità consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze di un sinistro marittimo, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti (art. 578 del Codice della navigazione). Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell’equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall’autorità consolare che ha ricevuto la denuncia dell’infortunio ad un’inchiesta (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 55). |
Altre informazioni sulla Navigazione sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Navigazione) sul sito dell’Ambasciata |
Notifiche all’estero | Termine non determinabile.
Notifiche civili, penali e amministrative. Soggetto a variabili esogene: autorità straniere (e/o enti) imprevedibili nella loro operatività |
Si tratta di un servizio previsto dall’art. 37 del D.lgs. n. 71/2011 e da specifiche Convenzioni bilaterali e multilaterali. L’ufficio consolare o la Rappresentanza Diplomatica è chiamata a trasmettere direttamente o per il tramite delle Autorità locali atti giudiziari ed extra-giudiziari ad un determinato destinatario. | Altre informazioni sulle Notifiche all’estero sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Notifiche all’estero) sul sito dell’Ambasciata |
Nascita
Matrimonio Morte Unione civile (Trascrizione) |
Il termine ordinario è di 30 giorni.
Trattasi di atto endo-procedimentale. L’Ufficio consolare provvede a trasmettere l’atto al Comune, per la trascrizione. |
Il procedimento è finalizzato a richiedere la trascrizione presso il Comune italiano di atti di stato civile formati all’estero (art. 62 e 76 del D.lgs. n. 71/2011). | Altre informazioni (Nascita) sul sito MAECI
Altre informazioni (Matrimonio) sul sito MAECI
Altre informazioni (Morte) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Atti di stato civile) sul sito dell’Ambasciata
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Matrimonio
(Pubblicazioni e celebrazione) |
Il termine ordinario è di 30 giorni per la pubblicazione di matrimonio.
Per il matrimonio consolare, la celebrazione può avvenire dopo il 4° giorno e non oltre il 180° successivo alla pubblicazione. |
Il procedimento è finalizzato a rendere pubblico un provvedimento che avrà come effetto la variazione dello stato civile del connazionale, ovvero alla celebrazione di matrimonio consolare (art. 62, 76, 12, 13, 14, 15 e 18 D.lgs. n. 71/2011). | Altre informazioni (Matrimonio) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Matrimonio) sul sito dell’Ambasciata |
Unione civile | Il termine ordinario è di 30 giorni per la costituzione della unione civile presso l’Ufficio consolare. | Il procedimento è finalizzato alla celebrazione di unione civile presso Sede consolare (art. 12-bis, 15-bis e 18 D.lgs. n. 71/2011). | Altre informazioni (Unione Civile) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Atti di stato civile) sul sito dell’Ambasciata |
Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro) | Il termine ordinario è di 30 giorni. Trattasi di atto endo-procedimentale.
L’Ufficio consolare provvede a trasmettere la sentenza al Comune, per la trascrizione. |
Il procedimento prevede la trasmissione al Comune di sentenze emesse da Tribunali stranieri per la relativa annotazione sui certificati di stato civile relativi al connazionale (L. 218/1995, artt. 64 e 66; Reg. UE 1111/2019). | Altre informazioni (Riconoscimento di sentenze straniere) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Atti di stato civile) sul sito dell’Ambasciata |
Traduzione documenti | Il termine ordinario è di 30 giorni | La procedura è volta ad ottenere la certificazione di conformità della traduzione di atti e documenti, stranieri, salvo modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, e salvo la conformità sia attestata dal traduttore ufficiale, nei Paesi in cui esiste tale figura giuridica. | Altre informazioni (Traduzione documenti) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Traduzione documenti) sul sito dell’Ambasciata |
Visti ingresso in Italia (Visti Schengen) | Il termine ordinario è di 15 giorni, prorogabile fino a un massimo di 45 giorni (art. 23 Reg. UE n. 810/2009) | Il procedimento consente l’ingresso di stranieri in Italia e nell’area Schengen per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180 giorni. (art. 58 D.lgs. n. 71/2011 e Codice Visti: Regolamento UE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010 – da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/1155 del 20/06/2019) | vistoperitalia.esteri.it
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Visti ingresso in Italia (Visti Nazionali) | Il termine ordinario è di 90 giorni per tutti i visti nazionali, tranne che per lavoro autonomo, 120 giorni e per motivi familiari, 30 giorni.
I termini decorrono dalla presentazione della domanda |
Il procedimento consente l’ingresso di stranieri in Italia da un minimo di 91 giorni ad un massimo di 365 giorni (art. 58 D.lgs. n. 71/2011, Dlg 286/98, DPR 394/99, D.I. 850/2011 e Decreti interministeriali applicativi) | vistoperitalia.esteri.it
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Dichiarazioni di valore in loco dei titoli di studio stranieri | Il termine ordinario è di 30 giorni | Il procedimento serve a rilasciare un documento informativo sul valore nel Paese d’origine di un titolo di studio o di abilitazione professionale (DPR 394/1999 art. 46 c. 6 e DPR 189/2009 artt. 2, 3) | Altre informazioni (Riconoscimento dei titoli di studio) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Dichiarazione di valore per titoli di studio) sul sito dell’Ambasciata |
Rimpatrio di salme | Non determinabile, dipendendo il rimpatrio da molteplici fattori locali, tra i quali ad esempio la conclusione delle indagini sul decesso da parte delle AG straniere competenti, imprevedibili nella loro operatività | Il procedimento prevede il supporto dell’Autorità Diplomatico-consolare ai familiari di un connazionale deceduto ai fini del rimpatrio della salma o delle ceneri. | Altre informazioni (Rimpatrio di salme) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Rimpatrio di salme) sul sito dell’Ambasciata |
Riconoscimento di figli fuori dal matrimonio | Il termine ordinario è di 30 giorni | Il procedimento serve al riconoscimento di figli nati da genitori non coniugati. Tale documento sarà annotato nell’atto di nascita trascritto presso un Comune in Italia (art. 30 D.lgs. n. 71/2011; Circolare del Ministero dell’Interno n. 33 del 24 dicembre 2012 – Legge 10 dicembre 2012, n. 219). | Link alla sezione dedicata (Stato Civile) sul sito dell’Ambasciata |
Richieste di iscrizione in Aire | L’Ufficio consolare trasmette la dichiarazione di residenza all’estero del cittadino entro 180 giorni dal ricevimento (art. 6 comma 7 legge 470/88). Trattasi di atto endo-procedimentale. | Il procedimento serve a trasmettere la richiesta di iscrizione al Comune competente entro 180 giorni dal ricevimento della dichiarazione di residenza all’estero da parte del cittadino (art.6 comma 7 legge 470/88). Il servizio è fruibile on line al link indicato a lato (FAST-IT). | Altre informazioni (Anagrafe Italiani residenti all’estero – AIRE) sul sito MAECI
Link alla sezione dedicata (Anagrafe consolare) sul sito dell’Ambasciata |
Richiesta di cambio nome/cognome presso l’Ufficio Consolare | Trattasi di atto endo-procedimentale.
Il termine ordinario di invio dell’istanza al Prefetto è di 30 giorni. La pubblicazione dell’avviso con il sunto della domanda sul sito web del Consolato è di 30 giorni. |
Il procedimento serve a trasmettere alla Prefettura delle istanze presentate presso la Sede consolare e cura della pubblicazione sul sito web del Consolato (DPR 3 novembre 2000 n. 396; D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54; Circolare del Ministero dell’Interno n. 14/2012). | Link alla sezione dedicata (Servizi Consolare) sul sito dell’Ambasciata |
* Il Dirigente indicato è titolare del potere sostitutivo per quanto riguarda l’organizzazione del servizio a livello dell’Ambasciata, mentre il potere sostitutivo relativo al singolo procedimento compete al titolare dell’Ufficio dell’Ambasciata competente.
** Il Funzionario indicato è responsabile dell’organizzazione del servizio, mentre la responsabilità del singolo procedimento è del Funzionario delegato dell’Ufficio della Cancelleria Consolare competente.