PASSAPORTI
Il passaporto elettronico biometrico è un documento di viaggio e di riconoscimento valido in tutti i Paesi il cui Governo è riconosciuto dall’Italia.
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
- per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
- per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
- per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
Il suo rilascio è di competenza dell’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è residente il richiedente iscritto all’AIRE. Per chi risiede in Italia, è competente la Questura.
Per il rilascio del passaporto è necessario essere cittadini italiani.
Prima di richiedere il rilascio del passaporto, occorre:
- aggiornare il proprio indirizzo di residenza tramite il portale FAST IT;
- che il proprio certificato di nascita sia stato trasmesso presso il Comune italiano competente per la relativa trascrizione;
- essere residenti in questa Circoscrizione consolare;
- essere iscritti all’AIRE.
MODALITÁ DI RICHIESTA DEL PASSAPORTO PER ADULTI E MINORI
- Le richieste di appuntamento per passaporto potranno essere presentate online tramite il portale Prenot@Mi. Dopo la registrazione e la scelta del Consolato/Ambasciata di riferimento, sarà possibile prenotare gli appuntamenti a decorrere dalla prima data disponibile fissata dalla Sede.
- In alternativa, la richiesta di appuntamento per passaporto potrà anche essere presentata tramite il seguente indirizzo email: consolato.addisabeba@esteri.it segnalando nome, cognome e data di nascita ed inviando scansione del passaporto precedente;
ATTENZIONE: I genitori facenti domanda insieme ai figli devono prenotare attraverso il Portale Prenot@Mi e selezionare “prenotazione multipla”. I genitori facenti domanda esclusivamente per conto dei figli devono fare richiesta di appuntamento a consolato.addisabeba@esteri.it.
- Una volta prenotato l’appuntamento, l’utente riceverà una e-mail di conferma.
Il richiedente dovrà recarsi in Ambasciata il giorno dell’appuntamento per la rilevazione dei dati biometrici, portando con sé:
- Documento di identità: precedente passaporto italiano (se non è possibile, portare altro documento in corso di validità);
- la somma di Euro 116, da pagarsi in contanti in valuta locale Birr, o con carta di credito/debito etiopica (Nota bene: il tasso di cambio consolare applicato varia trimestralmente, è possibile consultare il più recente tasso di cambio consolare nella sezione “Decreti Consolari” della pagina “Albo Consolare”).
- Solo per i minori di 5 anni, due fotografie recenti a colori (formato passaporto, sfondo bianco, assenza di ombre sul volto; cliccare qui per gli standard ICAO completi);
ATTO D’ASSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO IN FAVORE DI UN MINORE
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che al genitore (di qualunque cittadinanza) è richiesto di sottoscrivere per il rilascio del passaporto e della carta d’identità al figlio italiano minorenne.
I minori dovranno essere accompagnati tassativamente da un genitore (o chi ne fa le veci). È in ogni caso preferibile che entrambi i genitori siano presenti.
L’atto di assenso può essere rilasciato utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dalla pagina Modulistica) oppure redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Ad esso va allegata una fotocopia del documento di identità di chi firma il modulo (passaporto completo della pagina dove compare la firma oppure carta di identità sia fronte che retro).
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi il giorno dell’appuntamento, dovrà compilare l’atto di assenso e firmarlo presso questa Ambasciata nei giorni precedenti l’appuntamento fissato. I cittadini italiani, cittadini UE potranno inviare il modulo dell’atto di assenso, debitamente firmato, a consolato.addisabeba@esteri.it, allegando copia di un documento in corso di validità.
In mancanza dell’assenso dell’altro genitore, il Console – nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione consolare di sua competenza – può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto e/o della carta d’identità con apposito decreto consolare, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito. Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge da parte del richiedente.
AFFIDAMENTO DI MINORI CITTADINI ITALIANI A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI IN CASO DI VIAGGIO
Ai sensi dell’art.14 legge 1185/1967, se si desidera che un minore di anni 14, munito di passaporto individuale, viaggi all’estero accompagnato da una persona diversa dai genitori o affidato a personale di una compagnia aerea, è necessario che la competente autorità consolare (rappresentanza all’estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente o altro Ufficio preposto) rilasci un’attestazione di accompagnamento nella quale venga indicato il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore stesso viene affidato. Per il rilascio dell’attestazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria devono consegnare un’apposita dichiarazione di accompagnamento per minori debitamente compilata e sottoscritta (modulo scaricabile dalla pagina Modulistica), e almeno uno dei due genitori dovrà presentarsi presso la Sezione Consolare dell’Ambasciata, previo appuntamento. Di seguito la documentazione da produrre, in copia fotostatica, a corredo della domanda:
- documento d’identità dei genitori richiedenti;
- documento d’identità dell’accompagnatore o, nel caso in cui il minore sia affidato ad una compagnia aerea, la documentazione attestante il volo;
- il passaporto con cui il minore viaggerà.
La firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea e non regolarmente residente in Italia, deve essere autenticata presso l’Ufficio Consolare di questa Ambasciata o da un pubblico ufficiale. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche per via telematica. E’ rimessa alla valutazione degli uffici, di cui all’art. 5 della L. 1185/1967, la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza, al momento della consegna della dichiarazione e della firma della stessa, degli esercenti la responsabilità genitoriale. La dichiarazione di accompagnamento avrà validità massima di 6 mesi, per un solo viaggio di Andata e/o Ritorno con destinazione determinata. Il rilascio della dichiarazione è esente dal pagamento di diritti consolari.
MODALITA’ DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER I CONNAZIONALI RESIDENTI IN GIBUTI, SUD SUDAN E YEMEN
Fatti salvi i requisiti precedentemente illustrati per il rilascio del passaporto italiano, è prevista la seguente modalità di rilascio passaporto per i connazionali residenti in Gibuti, Sud Sudan e Yemen:
- Passaporto Gibuti – i connazionali residenti in Gibuti, per presentare la richiesta di rilascio passaporto potranno rivolgersi al nostro Consolato Generale Onorario d’Italia in Gibuti.
- Passaporto Sud Sudan e Yemen – i connazionali residenti in Sud Sudan e in Yemen dovranno recarsi presso la sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba.
ETD (Maggiori dettagli nella pagina dedicata)
Qualora il cittadino italiano si trovi in Etiopia, Gibuti o Sud Sudan una situazione di emergenza (ad esempio in caso di smarrimento o furto del passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, l’ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia a Addis Abeba può rilasciare un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.