NASCITA
I figli minori di cittadini italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere obbligatoriamente trascritta in Italia, presso il Comune competente.
La trascrizione del certificato di nascita presso il Comune italiano è un adempimento amministrativo gratuito che consente al minore di 18 anni di:
- ottenere automaticamente la cittadinanza italiana (Legge 91/1992);
- essere iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);
- ricevere, su richiesta dei genitori, il rilascio della carta di identità, codice fiscale e passaporto.
Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi all’Ufficio Consolare, munito dei seguenti documenti:
- modulo di richiesta trascrizione debitamente compilato e firmato (scaricabile dalla pagina Modulistica);
- atto di nascita in originale, debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana;
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori.
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
NOTA BENE: Se il certificato di nascita non viene inviato al Comune per la trascrizione entro i 18 anni, la persona maggiorenne (di età pari o superiore a 18 anni), ove residente nella circoscrizione consolare, dovrà presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso questo Ufficio Consolare.
MATRIMONIO/UNIONI CIVILI
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
Per effettuare la comunicazione dell’avvenuto matrimonio e richiederne la trascrizione, occorre presentare la seguente documentazione:
- modulo di richiesta trascrizione debitamente compilato e firmato (scaricabile dalla pagina Modulistica);
- atto di matrimonio in originale, debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana;
- fotocopia dei documenti d’identità degli sposi.
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).
MORTE
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- modulo di richiesta trascrizione debitamente compilato e firmato (scaricabile dalla pagina Modulistica);
- atto di morte in originale, debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana;
- fotocopia del documento d’identità del defunto.
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).