In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Il cittadino italiano residente all’estero può in alternativa presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente.
AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE
Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
In particolare, Il d.P.R. 396/2000 consente:
- Il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
- Il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
- Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana.
Il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura illustrati di seguito.
L’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate.
La legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata.
Tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, é svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.
PROCEDURA DELLE DOMANDE
Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti fasi:
- richiesta dell’interessato su apposito formulario (da reperire sul sito della competente Prefettura);
- pagamento della tassa consolare sulla domanda (Imposta di bollo NAA – Decreti e istanze);
- inoltro della domanda alla Prefettura competente, la Prefettura ha fino a 30 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potrà essere:
- accettazione dell’istanza;
- rigetto dell’istanza;
- accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.
- se vi è accettazione, la Prefettura rilascerà il Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o cognome;
- effettuazione della pubblicazione per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento della relativa tassa consolare;
- notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;
- ricevimento da parte della Prefettura del Decreto Definitivo al cambiamento del nome o cognome;
- consegna all’interessato del Decreto Definitivo e pagamento della relativa tassa consolare;
- l’interessato richiede al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome.