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Quanto costa un visto e come pagare

L’importo da pagare per il visto, in BIRR, è legato al “Cambio Consolare Trimestrale” – come da ultimo Decreto Consolare (Albo Consolare ) – e subisce variazioni alla fine di ogni trimestre.

  • VISTI NAZIONALI (lavoro subordinato e ricongiungimento famigliare): 116 euro;
  • VISTI NAZIONALI PER STUDIO:50 euro.
  • Il pagamento è da effettuarsi in BIRR per mezzo di carta di credito o contanti direttamente allo sportello dell’Ambasciata. Se il pagamento viene effettuato in contanti, si invitano i richiedenti a portare l’importo esatto.
  • PER I VISTI SCHENGEN (TIPO “C”).Il pagamento viene effettuato in BIRR direttamente allo sportello Visti, al momento della presentazione della domanda. Per verificare l’importo da pagare in BIRR, al tasso di cambio attuale, consultare il seguente Decreto Consolare (Albo Consolare ).

La tariffa può variare a seconda della situazione del richiedente:

  • tariffa standard per maggiorenni: 90 euro
  • per i minori di età compresa tra 6 e 12 anni: 45 euro
  • Gratuito per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
    • minori di età inferiore ai sei anni;
    • alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
    • ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
    • I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D Lgs 30/2007:
      1. il coniuge;
      2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
      3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
      4. gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico e quelli del coniuge o partner (suoceri).