data di aggiornamento: 3 luglio 2025
Si attira l’attenzione sul fatto che il possesso della doppia cittadinanza italiana ed etiopica è considerato reato ai sensi della legge etiopica, punito con il carcere.
PRINCIPI GENERALI
Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572, il DPR 18 aprile 1994, n. 362, e da ultima la legge di conversione n. 74 del 23 maggio 2025).
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello ius sanguinis);
- l’acquisto ius soli (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
- la possibilità della doppia cittadinanza;
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate.
Cittadinanza per filiazione (ius sanguinis)
La Legge n. 91/92 stabilisce che è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla data di nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis. Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi occorre presentare il Certificato storico di cittadinanza (lettera d art. 3-bis).
Per informazioni sulla registrazione di un figlio minore nato in Etiopia, vedi sezione Richiesta di trascrizione di atti di stato civile.
Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, la Legge recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis. Tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Cittadinanza per discendenza
Nel caso in cui il certificato di nascita non viene inviato al Comune per la trascrizione entro i 18 anni, la persona maggiorenne (di età pari o superiore a 18 anni), ove residente nella circoscrizione consolare, dovrà presentare formale richiesta di cittadinanza per discendenza. Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo dante causa, emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano. La residenza è verificata in base al possesso di un valido Permesso Permanente di Residenza nella Repubblica Federale di Etiopia
La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:
- accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana). Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana occorre presentare (a titolo esemplificativo):
- Ethiopian Origin ID (permesso di soggiorno);
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali.
- accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
- comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale
- attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.
Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza (scaricabile dalla pagina Modulistica) corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.
Tale istanza deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio consolare, previo appuntamento da concordare scrivendo una mail a consolato.addisabeba@esteri.it, soltanto quando in possesso di tutta la sottostante documentazione in originale, come previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Certificato di residenza.
Tutti i documenti devono essere presentati in originale, debitamente legalizzati e tradotti, e non saranno restituiti.
La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
A decorrere dal 1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro.
Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori)
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito spiegato.
NOTA BENE: fino al 27 aprile 1983 – data di entrata in vigore della precedente legge sulla cittadinanza n.123/83 – la donna straniera che sposava un cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana (vedi sezione specifica).
I requisiti richiesti sono:
- Residenza nella circoscrizione consolare: il richiedente deve indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza. Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, i coniugi dovranno fornire documentazione comprovante la motivazione (ad es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
- Termini di presentazione: la domanda può essere presentata 3 anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano ius sanguinis; nel caso in cui il coniuge italiano si sia a sua volta naturalizzato dopo il matrimonio, i 3 anni decorrono dalla data della naturalizzazione di quest’ultimo. Il predetto termine è ridotto a 18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (minorenni o maggiorenni);
- Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuto/a all’estero, deve essere stato/a trascritto/a precedentemente presso il Comune in Italia.
- Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di emissione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale / divorzio). A seguito della Sentenza n. 195/2022 della Corte Costituzionale il decesso del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda non è più suscettibile di determinare la decadenza dal beneficio;
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione. Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici. Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato. Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
- Pagamento del contributo di 250€ in favore del Ministero dell’Interno.
A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI, al seguente url: https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda online inserendo tutti i documenti richiesti nell’apposito portale https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/. Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e Help desk dedicati.
Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menù a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire la seguente documentazione:
- Estratto dell’atto di nascita o equivalente;
- Certificato penale del paese di origine e di tutti i paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) e/o di cui si possiede la cittadinanza, rilasciati da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza;
- Ricevuta del versamento del contributo di €250,00 a favore del Ministero dell’Interno e del pagamento della marca da bollo da 16€ da effettuare tramite PagoPA direttamente nel portale servizi, così come segue:
- Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.
Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: “Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente”
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO).
- Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.
-
- Marca da bollo da 16€ da pagare esclusivamente tramite PagoPa all’Agenzia delle Entrate durante la compilazione della domanda oppure tramite sticker adesivo acquistato in Italia oppure tramite bonifico sul conto corrente della Banca d’Italia, codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico;
- Documento di identità in corso di validità: copia del passaporto oppure della carta di identità estera (pagina con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza);
- Copia dell’atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, emesso dal competente Comune italiano nei cui registri di stato civile l’atto risulta trascritto;
- Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
Gli enti certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni linguistiche ufficiali sono esclusivamente:
- l’Università per stranieri di Siena con la certificazione denominata CILS;
- l’Università per stranieri di Perugia con la certificazione denominata CELI;
- l’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria con la certificazione denominata Ce.Co.L.;
- l’Università Roma Tre con la certificazione denominata CertIt;
- la Società Dante Alighieri con la certificazione denominata PLIDA.
Gli esami per l’ottenimento delle suddette certificazioni possono essere svolti anche presso altri istituti (ad esempio, all’estero presso gli Istituti Italiani di Cultura oppure in Italia presso i CPIA – Centri provinciali per l’istruzione degli adulti), purché in convenzione con uno dei predetti Enti. Anche in questi casi, quindi, la certificazione rilasciata dovrà essere sempre una di quelle sopra indicate.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
- I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
- Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Domande di cittadinanza per matrimonio prima del 27/04/1983 (ex art 10, c. 2 L. 555/1912)
Le donne straniere che hanno contratto matrimonio prima del 27/04/1983 con cittadino italiano hanno titolo all’attribuzione della cittadinanza italiana per automatismo di legge. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, nonché per il successivo rilascio dei relativi documenti di identità è necessario che l’atto di nascita dell’interessata sia trascritto in Italia previo pagamento della relativa tassa consolare di euro 300.
Documenti da presentare a questo Consolato ai fini dell’attribuzione:
- Il proprio atto di nascita originale, debitamente legalizzato e tradotto;
- Estratto dell’atto di matrimonio (o copia integrale) rilasciato dal Comune in cui l’atto risulta trascritto;
- Nel caso in cui il matrimonio avvenuto all’estero non risulti trascritto in Italia, l’interessata, oltre al proprio atto di nascita dovrà presentare anche l’atto di matrimonio originale debitamente legalizzato e tradotto;
- Certificato di residenza o equivalente nella circoscrizione consolare;
- Copia del passaporto o documento d’identità dell’interessata;
- Copia del passaporto/carta d’identità del coniuge italiano (ove disponibile).
Si rammenta inoltre che, nella vigenza della legge 555/1912, fino al 26/04/1983, prima dell’entrata in vigore della legge 123/1983 in data 27/04/1983, lo scioglimento del vincolo coniugale, a seguito di morte del coniuge italiano o divorzio, comportava: la perdita della cittadinanza italiana in capo alla moglie che avesse riacquistato (o non avesse mai perso) la propria cittadinanza d’origine e avesse riportato o semplicemente se avesse mantenuto la sua residenza all’estero.
Per i casi di matrimonio anteriore al 27/04/1983, si prega quindi di contattare l’Ufficio consolare all’e-mail consolato.addisabeba@esteri.it.
Altri casi di attribuzione della cittadinanza
a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).
In tale caso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:
-
- atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
- certificato di cittadinanza del genitore.
Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.
È da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.
Si può effettuare elezione di cittadinanza solo se il genitore dal quale si vuole acquistare lo status civitatis sia stato riconosciuto cittadino italiano.
Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardi un maggiorenne, questi non acquisterà la cittadinanza italiana ius sanguinis, a partire dalla nascita, ma soltanto dal momento in cui lo stesso manifesti una volontà in tal senso attraverso l’atto giuridico di “elezione della cittadinanza”.
I richiedenti dovranno contattare l’Ufficio consolare consolato.addisabeba@esteri.it per informazioni sull’appuntamento e sulla documentazione da presentare.
b) Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
c) Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).
Si specifica che:
-
- Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
- Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
- se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La legge n.555/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell’interessato e dei suoi figli minorenni.
La legge n.91/1992 ha introdotto all’art.11 un regime di pluripolidia, cioè la possibilità di avere più cittadinanze.
Pertanto dal 16/08/1992 (entrata in vigore della nuova legge n. 91/1992), l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.
In particolare, il cittadino residente all’estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla:
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.
A decorrere dal 05/10/2018 le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno.
Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
L’interessato al riacquisto deve presentare:
- Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
- Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
- Certificato storico di cittadinanza;
- Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).
Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.
Per maggiori informazioni, in merito alla perdita e al riacquisto della cittadinanza italiana, è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o scrivere un’e-mail a consolato.addisabeba@esteri.it.