La Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà è una dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli previsti per l’autocertificazione, che siano a diretta conoscenza dell’interessato. I fatti, gli stati e le qualità possono essere relativi anche ad altri soggetti, purché il dichiarante abbia un personale interesse a rilasciare la dichiarazione (ad esempio la proprietà d’immobili, l’eredità, ecc.).
Viene redatta in carta semplice, e può riportare stati (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona, …), qualità personali (essere titolare d’impresa; non essere soggetto all’imposta sui redditi, …) o fatti (avere subito danni a causa di una calamità naturale, …) di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza. La dichiarazione può anche sostituire l’attestazione di conformità all’originale per le fotocopie di documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, copie di pubblicazioni, di titoli di studio o di servizio e di documenti fiscali conservati da privati (registri, fatture, …).
COSA NON PUÒ RIGUARDARE:
- stati, qualità personali o fatti che la legge prevede debbano essere oggetto di atto notorio o che, al contrario, possano essere autocertificati;
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, (per questi è necessario presentare i certificati stessi);
- manifestazioni di volontà (rinunce, accettazioni, procure, …).
NB: in molti casi, quindi, la dichiarazione sostitutiva non viene richiesta, perché sufficiente l’autocertificazione. Si invitano pertanto gli interessati a verificare autonomamente quale atto venga richiesto nel proprio caso specifico.
CON CHI SI PUÒ USARE:
- con la pubblica amministrazione (Comuni, Consolati, …);
- con i gestori di servizi pubblici (ENEL, Aci, Telecom, …);
- con i privati (banche, assicurazioni, aziende, ecc..), a patto che questi acconsentano a riceverla e che l’interessato stesso presti il suo consenso al controllo dei dati presso l’Amministrazione che li detiene. In questo caso, quindi, gli interessati dovranno innanzitutto verificare con l’ente privato in questione se sia necessario produrre un vero e proprio atto notorio o se la dichiarazione sostitutiva sia sufficiente.
CHI PUÒ SOTTOSCRIVERLA:
- maggiorenni cittadini italiani;
- maggiorenni cittadini di paesi membri dell’UE ;
- maggiorenni cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (solo se i dati ed i fatti oggetto di dichiarazione possono essere verificati presso soggetti pubblici italiani e per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia ed il loro paese di provenienza).
COME SI PRESENTA:
Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non necessitano di autentica di firma, ma sarà necessario allegare alla dichiarazione firmata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.
Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione o a un gestore di servizio pubblico, essa può essere firmata davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure trasmessa per posta o fax allegando la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
La firma deve essere autenticata quando la dichiarazione debba essere presentata:
- a soggetti privati, come banche, assicurazioni, ecc. (ad es. la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio da consegnare a una banca o alle Poste Italiane per attestare la qualità di erede);
- a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione, contributi, etc.).