Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politicosociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.
- I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politicosociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.
- Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando – per comprensibili motivi di economicità – i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.
- La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validità quanto più possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.
- Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purchè la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.
- La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’interessato dovrà presentare all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essa accreditato (istanza che dovrà essere conservata dalla Sede, in conformità a quanto disposto dall’art. 22, comma 10, del DPR 1 febbraio 2010, n. 54) sarà costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.