Il decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che, nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.
L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente adempimento a carico dell’Ufficio consolare non risultano più giustificati alla luce della più recente normativa in materia di documentazione amministrativa e autocertificazioni.
A tal proposito il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonchè di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
oppure
B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Pertanto, la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del decreto del Ministero della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare, poichè più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.