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Referendum Costituzionale 2026. Informativa per gli elettori temporaneamente all’estero

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Gli elettori residenti in Italia che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie (referendum costituzionale  22 e 23 MARZO 2026.  c.d. “Riforma della giustizia”), nonché i familiari con loro conviventi, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza (ART. 4-BIS LEGGE 459/2001).

I cittadini italiani anagraficamente residenti in Italia e solo temporaneamente dimoranti all’estero,  devono far pervenire tassativamente  AL COMUNE ITALIANO d’iscrizione elettorale  un’apposita opzione entro mercoledì 18 febbraio 2026.

L’opzione (esercitabile tramite il modulo allegato ) può essere inviata al Comune per posta, posta elettronica ordinaria o certificata, oppure essere presentata a mano, sempre al Comune, anche da persona delegata dall’interessato. La stessa può essere presentata anche su carta libera e deve necessariamente contenere i dati anagrafici dell’elettore, l’indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art, 4-bis della L. 459/2001, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di valido documento d’identità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo a cui andrà inviato il plico elettorale così come l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio. L’opzione deve contenere inoltre una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza, ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni) in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti oppure di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni. In tal senso, la procedura descritta si applica anche ai cittadini italiani iscritti all’AIRE temporaneamente dimoranti in una CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di stabile residenza.

L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

 È possibile revocare l’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (18 febbraio 2026). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce.

I cittadini italiani temporaneamente presenti in Sud Sudan,  Paese in cui, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, L. 459/2001, NON è ammesso il voto per corrispondenza, NON potranno fare richiesta di ammissione al voto. Essi potranno esercitare il proprio diritto di voto ESCLUSIVAMENTE rientrando presso il proprio Comune di iscrizione elettorale e non potranno beneficiare di alcun rimborso per le spese di viaggio, in quanto tale beneficio è previsto solo per i connazionali iscritti all’AIRE che si recano in Italia per l’esercizio del voto.

Nei Paesi predetti le uniche categorie che possono richiedere l’ammissione al voto per corrispondenza come elettori temporaneamente all’estero sono le seguenti:

  • il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali (di cui all’art. 4-bis, comma 5, L. 459/2001),
  • il personale dello Stato in servizio all’estero (di cui all’art. 1, comma 9, L. 470/1988),
  • i familiari conviventi delle due summenzionate categorie.

 


ALLEGATI

Modulo per esercitare l’opzione di voto all’estero