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ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 – SUD SUDAN. RIMBORSO DEL 75% DEL COSTO DEL BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECARSI IN ITALIA: INDICAZIONI OPERATIVE PER I CONNAZIONALI RESIDENTI NEI PAESI IN CUI NON E’ AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA.

Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza. 

I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza ( comprovata e certificata iscrizione AIRE).

Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo a/r puo’ essere applicato alle  tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore. I titoli ammessi a rimborso sono ESCLUSIVAMENTE quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni. Non e’ ammesso il rimborso del costo di biglietti di classe superiore a quella ammessa per legge.

I biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita’ quanto piu’ possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.

Non essendovi voli diretti dal Sud Sudan in Italia sono consentiti degli scali, purche’ la durata delle soste sia congrua con l’effettuazione del viaggio.  

Una volta sul territorio italiano l’elettore deve utilizzare – se del caso – le condizioni di viaggio agevolate previste per gli spostamenti nazionali.

La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell’apposita istanza che l’elettore dovra’ presentare all’ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia in Addis Abeba, dovra’ essere costituita dal biglietto aereo, dalle carte d’imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. I biglietti di navi o treni dovranno risultare obliterati.

Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l’importo effettivamente pagato, questo dovra’ essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e/o dall’agenzia di viaggio.