{"id":1283,"date":"2020-08-05T09:42:44","date_gmt":"2020-08-05T06:42:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ambaddisabeba.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/referendum-pupolare-20-21-settembre\/"},"modified":"2020-08-05T09:42:44","modified_gmt":"2020-08-05T06:42:44","slug":"referendum-pupolare-20-21-settembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambaddisabeba.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/referendum-pupolare-20-21-settembre\/","title":{"rendered":"Referendum pupolare 20-21 Settembre 2020 &#8211; Rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per recarsi in Italia: indicazioni operative"},"content":{"rendered":"<p>Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall&#8217;art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politicosociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza.<\/p>\n<ol>\n<li>I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l&#8217;avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politicosociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza.<\/li>\n<li>Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo pu\u00f2 essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando &#8211; per comprensibili motivi di economicit\u00e0 &#8211; i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per i trasporti ferroviari e marittimi (art. 22 del DPR 2 aprile 2003, n. 104). Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni.<\/li>\n<li>La normativa in materia di voto all&#8217;estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, ferme restando le competenze degli Organi di Controllo, si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validit\u00e0 quanto pi\u00f9 possibile ravvicinata all&#8217;evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.<\/li>\n<li>Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l&#8217;Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purch\u00e8 la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.<\/li>\n<li>La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell&#8217;apposita istanza che l&#8217;interessato dovr\u00e0 presentare all&#8217;ufficio consolare della circoscrizione di residenza o per essa accreditato (istanza che dovr\u00e0 essere conservata dalla Sede, in conformit\u00e0 a quanto disposto dall&#8217;art. 22, comma 10, del DPR 1 febbraio 2010, n. 54) sar\u00e0 costituita dal biglietto aereo, dalle carte d&#8217;imbarco e dal certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano. Nel caso in cui i mezzi di trasporto prescelti per recarsi in Italia siano la nave o il treno, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo, ferroviario o marittimo) non sia possibile dedurre l&#8217;importo effettivamente pagato, questo dovr\u00e0 essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla compagnia di trasporti e\/o dall&#8217;agenzia di viaggio.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall&#8217;art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politicosociali impediscono, anche temporaneamente, l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza. 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