{"id":90,"date":"2023-04-11T18:22:23","date_gmt":"2023-04-11T16:22:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=90"},"modified":"2025-07-03T15:28:58","modified_gmt":"2025-07-03T12:28:58","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambaddisabeba.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\"><em>data di aggiornamento: 3 luglio 2025<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Si attira l&#8217;attenzione sul fatto che il possesso della doppia cittadinanza italiana ed etiopica \u00e8 considerato reato ai sensi della legge etiopica, punito con il carcere.<\/u><\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<h3>PRINCIPI GENERALI<\/h3>\n<p>Attualmente la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong><\/a> (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572, il DPR 18 aprile 1994, n. 362, e da ultima la legge di conversione n. 74 del 23 maggio 2025).<\/p>\n<p>I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ul>\n<li>la trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza per discendenza (principio dello <em>ius sanguinis<\/em>);<\/li>\n<li>l\u2019acquisto <em>ius soli<\/em> (per nascita sul territorio) in alcuni casi;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 della doppia cittadinanza;<\/li>\n<li>la manifestazione di volont\u00e0 per acquisto e perdita.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h3>ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/h3>\n<p>La cittadinanza italiana pu\u00f2 essere acquisita secondo le modalit\u00e0 di seguito riportate.<\/p>\n<h4>Cittadinanza per filiazione (<em>ius sanguinis<\/em>)<\/h4>\n<p>La Legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 riconosciuto cittadino italiano <em>iure sanguinis<\/em> (dalla data di nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis. <\/strong>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi occorre presentare il <em>Certificato storico di cittadinanza<\/em> (lettera d art. 3-bis).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per informazioni sulla registrazione di un figlio minore nato in Etiopia, vedi sezione <a href=\"https:\/\/ambaddisabeba.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/richiesta-di-trascrizione-di-atti-di-stato-civile\/\"><strong>Richiesta di trascrizione di atti di stato civile<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, la Legge recepisce in pieno il principio di parit\u00e0 tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello <em>status civitatis<\/em>. Tuttavia \u00e8 da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall\u20191.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cittadinanza per discendenza<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui il certificato di nascita non viene inviato al Comune per la trascrizione entro i 18 anni, la persona maggiorenne (di et\u00e0 pari o superiore a 18 anni), ove residente nella circoscrizione consolare, dovr\u00e0 presentare formale richiesta di cittadinanza per discendenza. Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello <em>status <\/em>di cittadino (l\u2019avo dante causa, emigrato) e, dall\u2019altro, sulla prova dell\u2019assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell\u2019avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).<\/p>\n<p>Relativamente alle modalit\u00e0 del procedimento di riconoscimento del possesso <em>ius sanguinis<\/em> della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, la cui validit\u00e0 giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91\/1992.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza.<\/p>\n<p>L\u2019istanza deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare nell\u2019ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano. La residenza \u00e8 verificata in base al possesso di un valido Permesso Permanente di Residenza nella Repubblica Federale di Etiopia<\/p>\n<p>La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (ascendente di primo o di secondo grado che <strong>possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>). Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana occorre presentare (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/ics.gov.et\/services\/ethiopian-origin-id\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Ethiopian Origin ID<\/em><\/a> (permesso di soggiorno);<\/li>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>accertare che l\u2019avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera;<\/li>\n<li>comprovare la discendenza dall\u2019avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale<\/li>\n<li>attestare che n\u00e9 l\u2019istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il richiedente ha l\u2019onere di presentare l\u2019istanza (<a href=\"https:\/\/ambaddisabeba.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/modulistica\/\">scaricabile dalla pagina Modulistica<\/a>) corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.<\/p>\n<p>Tale istanza deve essere presentata dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare, previo appuntamento da concordare scrivendo una mail a <a href=\"mailto:consolato.addisabeba@esteri.it\">consolato.addisabeba@esteri.it<\/a>, soltanto quando in possesso di tutta la sottostante documentazione in originale, come previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<ul>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti i documenti devono essere presentati <strong><u>in originale, <a href=\"https:\/\/ambaddisabeba.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">debitamente legalizzati e tradotti<\/a><\/u><\/strong>, e non saranno restituiti.<\/p>\n<p>La ricerca della documentazione \u00e8 esclusivo onere del richiedente.<\/p>\n<p>Il procedimento per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana sar\u00e0 concluso entro 730 giorni, cos\u00ec come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17\/01\/2014, in G.U. n. 64 del 18\/03\/2014.<\/p>\n<p>A decorrere dal 1 gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori)<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al <strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u><\/strong><strong>\u00a0che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992. <\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2026<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le\u00a0<strong>dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile<\/strong>.<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 allegare anche documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a,\u00a0prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.<\/p>\n<p>Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0dichiarazione sostitutiva di certificazione.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 9-bis della legge n. 91\/1992, si applica il\u00a0<strong><u>pagamento del contributo<\/u><\/strong>\u00a0a favore del Ministero dell\u2019Interno di\u00a0<strong>250 euro<\/strong>,\u00a0<strong>per ciascun minorenne<\/strong>, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:<\/p>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<br \/>\n<strong>Nome della Banca:<\/strong>\u00a0Poste Italiane S.p.A.<br \/>\n<strong>Codice IBAN:<\/strong>\u00a0IT54D0760103200000000809020<br \/>\n<strong>Causale del versamento:<\/strong>\u00a0Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<br \/>\n<strong>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane:<\/strong>\u00a0 BPPIITRRXXX\u00a0<strong>(per bonifici esteri)<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/strong><\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Cittadinanza per matrimonio con cittadino\/a italiano\/a<\/h4>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 \u00e8 attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.<\/p>\n<p>Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7\/ 2017).<\/p>\n<p>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito spiegato.<\/p>\n<p>NOTA BENE: fino al 27 aprile 1983 \u2013 data di entrata in vigore della precedente legge sulla cittadinanza n.123\/83 \u2013 la donna straniera che sposava un cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana (vedi sezione specifica).<\/p>\n<p><strong>I requisiti richiesti sono:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Residenza nella circoscrizione consolare: il richiedente deve indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza. Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile di nazionalit\u00e0 italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all\u2019anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero (AIRE) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, i coniugi dovranno fornire documentazione comprovante la motivazione (ad es. lavoro, scolarit\u00e0 dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessit\u00e0 di domicilio disgiunto;<\/li>\n<li>Termini di presentazione: la domanda pu\u00f2 essere presentata 3 anni dopo il matrimonio\/unione civile se il coniuge \u00e8 cittadino italiano <em>ius sanguinis<\/em>; nel caso in cui il coniuge italiano si sia a sua volta naturalizzato dopo il matrimonio, i 3 anni decorrono dalla data della naturalizzazione di quest\u2019ultimo. Il predetto termine \u00e8 ridotto a 18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (minorenni o maggiorenni);<\/li>\n<li>Trascrizione del matrimonio\/unione civile: se avvenuto\/a all\u2019estero, deve essere stato\/a trascritto\/a precedentemente presso il Comune in Italia.<\/li>\n<li>Validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile e stabilit\u00e0 del vincolo di coniugio\/unione civile fino all\u2019adozione del decreto di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di emissione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento, l\u2019annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio\/unione civile (separazione personale \/ divorzio). A seguito della Sentenza n. 195\/2022 della Corte Costituzionale il decesso del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda non \u00e8 pi\u00f9 suscettibile di determinare la decadenza dal beneficio;<\/li>\n<li>Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione. Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorit\u00e0 giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici. Assenza di condanne per delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato. Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n<li>Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);<\/li>\n<li>Pagamento del contributo di 250\u20ac in favore del Ministero dell\u2019Interno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI, al seguente url: <a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/temi\/cittadinanza-e-altri-diritti-civili\/cittadinanza\/cittadinanza-invia-tua-domanda\">https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/temi\/cittadinanza-e-altri-diritti-civili\/cittadinanza\/cittadinanza-invia-tua-domanda<\/a> e, effettuato il login, avr\u00e0 accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.<\/p>\n<p>Una volta registrato, il richiedente potr\u00e0 procedere alla compilazione della domanda online inserendo tutti i documenti richiesti nell\u2019apposito portale <a href=\"https:\/\/portaleserviziapp.dlci.interno.it\/\">https:\/\/portaleserviziapp.dlci.interno.it\/<\/a>. Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all\u2019istanza online dovr\u00e0 essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell\u2019Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e Help desk dedicati.<\/p>\n<p>Al fine di facilitare l\u2019individuazione della Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente a ricevere l\u2019istanza, all\u2019indirizzo internet sopra indicato \u00e8 presente un link di collegamento che consente all\u2019utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un men\u00f9 a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l\u2019intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.<\/p>\n<p><strong>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire la seguente documentazione: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita o equivalente;<\/li>\n<li>Certificato penale del paese di origine e di tutti i paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d\u2019et\u00e0) e\/o di cui si possiede la cittadinanza, rilasciati da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il richiedente \u00e8 esonerato dal presentare il certificato penale del paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza;<\/li>\n<li>Ricevuta del versamento del contributo di \u20ac250,00 a favore del Ministero dell\u2019Interno e del pagamento della marca da bollo da 16\u20ac da effettuare tramite PagoPA direttamente nel portale servizi, cos\u00ec come segue:\n<ul>\n<li><strong>Contributo di 250\u20ac<\/strong> a favore del Ministero dell\u2019Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell\u2019Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.<br \/>\n<em>Ministero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza<\/em><br \/>\nNome della Banca: Poste Italiane S.p.A.<br \/>\nCodice IBAN: IT54D0760103200000000809020<br \/>\nCausale del versamento: &#8220;<em>Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<\/em>&#8221;<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)<br \/>\nCodice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>Marca da bollo da 16\u20ac<\/strong> da pagare esclusivamente tramite PagoPa all\u2019Agenzia delle Entrate durante la compilazione della domanda oppure tramite sticker adesivo acquistato in Italia oppure tramite bonifico sul conto corrente della Banca d\u2019Italia, codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0: copia del passaporto oppure della carta di identit\u00e0 estera (pagina con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza);<\/li>\n<li>Copia dell\u2019atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, emesso dal competente Comune italiano nei cui registri di stato civile l\u2019atto risulta trascritto;<\/li>\n<li>Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli enti certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni linguistiche ufficiali sono esclusivamente:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena con la certificazione denominata CILS;<\/li>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia con la certificazione denominata CELI;<\/li>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri \u00abDante Alighieri\u00bb di Reggio Calabria con la certificazione denominata Ce.Co.L.;<\/li>\n<li>l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre con la certificazione denominata CertIt;<\/li>\n<li>la Societ\u00e0 Dante Alighieri con la certificazione denominata PLIDA.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli esami per l\u2019ottenimento delle suddette certificazioni possono essere svolti anche presso altri istituti (ad esempio, all\u2019estero presso gli Istituti Italiani di Cultura oppure in Italia presso i CPIA &#8211; Centri provinciali per l\u2019istruzione degli adulti), purch\u00e9 in convenzione con uno dei predetti Enti. Anche in questi casi, quindi, la certificazione rilasciata dovr\u00e0 essere sempre una di quelle sopra indicate.<\/p>\n<p>Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ul>\n<li>Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019Accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del D.Lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione.<\/li>\n<li>I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all\u2019articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all\u2019estero), solo se rilasciato dalle Autorit\u00e0 italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.<\/li>\n<li>Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Domande di cittadinanza per matrimonio prima del 27\/04\/1983 (ex art 10, c. 2 L. 555\/1912)<\/h4>\n<p>Le donne straniere che hanno contratto matrimonio prima del 27\/04\/1983 con cittadino italiano hanno titolo all\u2019attribuzione della cittadinanza italiana per automatismo di legge. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, nonch\u00e9 per il successivo rilascio dei relativi documenti di identit\u00e0 \u00e8 necessario che l\u2019atto di nascita dell\u2019interessata sia trascritto in Italia previo pagamento della relativa tassa consolare di euro 300.<\/p>\n<p>Documenti da presentare a questo Consolato ai fini dell\u2019attribuzione:<\/p>\n<ul>\n<li>Il proprio atto di nascita originale, debitamente legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Estratto dell\u2019atto di matrimonio (o copia integrale) rilasciato dal Comune in cui l\u2019atto risulta trascritto;<\/li>\n<li>Nel caso in cui il matrimonio avvenuto all\u2019estero non risulti trascritto in Italia, l\u2019interessata, oltre al proprio atto di nascita dovr\u00e0 presentare anche l\u2019atto di matrimonio originale debitamente legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Certificato di residenza o equivalente nella circoscrizione consolare;<\/li>\n<li>Copia del passaporto o documento d\u2019identit\u00e0 dell\u2019interessata;<\/li>\n<li>Copia del passaporto\/carta d\u2019identit\u00e0 del coniuge italiano (ove disponibile).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si rammenta inoltre che, nella vigenza della legge 555\/1912, fino al 26\/04\/1983, prima dell\u2019entrata in vigore della legge 123\/1983 in data 27\/04\/1983, lo scioglimento del vincolo coniugale, a seguito di morte del coniuge italiano o divorzio, comportava: la perdita della cittadinanza italiana in capo alla moglie che avesse riacquistato (o non avesse mai perso) la propria cittadinanza d\u2019origine e avesse riportato o semplicemente se avesse mantenuto la sua residenza all\u2019estero.<\/p>\n<p>Per i casi di matrimonio anteriore al 27\/04\/1983, si prega quindi di contattare l\u2019Ufficio consolare all\u2019e-mail <a href=\"mailto:consolato.addisabeba@esteri.it\">consolato.addisabeba@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<h4>Altri casi di attribuzione della cittadinanza<\/h4>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u00c8 cittadino italiano il <strong>minore <\/strong>che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che \u00e8 dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91\/92).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un <strong>maggiorenne<\/strong>, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volont\u00e0 in tal senso, attraverso una <strong>\u201celezione di cittadinanza\u201d<\/strong> (art. 2, comma 2 legge n. 91\/92).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">In tale caso, ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91\/92) la <strong>dichiarazione di elezione della cittadinanza<\/strong> di cui all\u2019art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>atto di nascita (ai fini dell\u2019esatta individuazione dell\u2019interessato);<\/li>\n<li>atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternit\u00e0 o la maternit\u00e0;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza del genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">\u00c8 da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all\u2019estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Si pu\u00f2 effettuare elezione di cittadinanza solo se il genitore dal quale si vuole acquistare lo <em>status civitatis<\/em> sia stato riconosciuto cittadino italiano.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardi un maggiorenne, questi non acquister\u00e0 la cittadinanza italiana <em>ius sanguinis<\/em>, a partire dalla nascita, ma soltanto dal momento in cui lo stesso manifesti una volont\u00e0 in tal senso attraverso l\u2019atto giuridico di <strong>\u201celezione della cittadinanza\u201d.<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">I richiedenti dovranno contattare l\u2019Ufficio consolare <a href=\"mailto:consolato.addisabeba@esteri.it\">consolato.addisabeba@esteri.it<\/a> per informazioni sull\u2019appuntamento e sulla documentazione da presentare.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>b) Cittadinanza per adozione<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Acquista la cittadinanza italiana il <strong>minore<\/strong> straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all\u2019estero, mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Se l\u2019adottato \u00e8 <strong>maggiorenne<\/strong>, pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l\u2019adozione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>c) Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">L\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito dalla legge n. 74\/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalit\u00e0,\u00a0<strong>il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere\u00a0legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi<\/strong>\u00a0<strong>al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore<\/strong>\u00a0(se il figlio ha et\u00e0 inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Si specifica che:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza <em>iure communicatione<\/em> rientri, per le modalit\u00e0 di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (ovvero, domanda \u2013 amministrativa o giudiziale \u2013 presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicher\u00e0 la disciplina precedente.<\/li>\n<li>Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza <em>iure communicatione<\/em> \u00e8 stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, \u00e8 necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.<\/li>\n<li>se\u00a0<strong>l\u2019acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025<\/strong>, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore.\u00a0<strong>In questo caso, la competenza dell\u2019accertamento dell\u2019acquisto della cittadinanza da parte del minore sar\u00e0 di competenza del Comune italiano di residenza.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3>PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/h3>\n<p>La legge n.555\/1912 sulla cittadinanza prevedeva che l\u2019acquisto volontario di una cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza italiana dell\u2019interessato e dei suoi figli minorenni.<\/p>\n<p>La legge n.91\/1992 ha introdotto all\u2019art.11 un regime di pluripolidia, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di avere pi\u00f9 cittadinanze.<\/p>\n<p>Pertanto dal 16\/08\/1992 (entrata in vigore della nuova legge n. 91\/1992), l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA<\/h3>\n<p>La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza ove questa sia stata precedentemente perduta.<\/p>\n<p>In particolare, il cittadino residente all\u2019estero che abbia perso la cittadinanza pu\u00f2 riacquistarla:<\/p>\n<ul>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91\/1992, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.<\/li>\n<li>ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91\/1992 dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A decorrere dal 05\/10\/2018 le istanze o le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro a favore del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Si segnala, inoltre, che la recente legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong>tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: <strong>certificato di naturalizzazione<\/strong> oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato <u>personalmente<\/u>.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni, in merito alla perdita e al riacquisto della cittadinanza italiana, \u00e8 possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o scrivere un\u2019e-mail a <a href=\"mailto:consolato.addisabeba@esteri.it\">consolato.addisabeba@esteri.it<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"data di aggiornamento: 3 luglio 2025 &nbsp; Si attira l&#8217;attenzione sul fatto che il possesso della doppia cittadinanza italiana ed etiopica \u00e8 considerato reato ai sensi della legge etiopica, punito con il carcere. 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